Outsourcing
Si propone come
risorsa esterna permettendo all'Azienda di concentrarsi sul proprio core
business.
Struttura Operativa
Valuta i collaboratori
come un indispensabile supporto di ogni programma di crescita.
Proposte
Elabora soluzioni
per la copertura degli investimenti tecnici e strategici, per il riequilibrio
finanziario e per l'apporto di nuovo capitale di rischio.
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NOTE
SULLA FINANZA INNOVATIVA
MERCHANT BANKING - PROJECT FINANCING
MERCHANT BANKING
Il Merchant
Banking (attività di banca d'affari) consiste in una
serie di attività di "corporate finance"
volta a fornire all'impresa servizi finanziari avanzati ed innovativi
comprendenti principalmente: "private equity"
(investimento nel capitale di rischio delle imprese mediante assunzione
di partecipazioni societarie); "Merger and
Aquisition (M&A)" (finanza straordinaria di impresa finalizzata
a ristrutturazioni societarie e di gruppi, anche mediante acquisizioni
societarie, ed a processi di riallocazione proprietaria); "financial
advising" (consulenza finanziaria per l'accompagnamento e
ammissione delle imprese alla quotazione in Borsa "I.P.O.
- Initial Public Offering").
Si tratta
di servizi di finanza innovativa che ARTEMISIA promuove, in aggiunta a
quelli dei circuiti creditizi tradizionali, a sostegno delle strategie
d'impresa.
ARTEMISIA
intende illustrare con la presente nota:
- l'attività
di investimento (private equity) nel capitale
di rischio di imprese non quotate;
- l'attività
di "acquisition financing" che
viene svolta direttamente a sostegno della crescita esterna delle imprese
(attraverso acquisizioni e/o fusioni);
- L'attività
consulenziale di M&A (Merger
and Acquisition) e di advising a favore
di Enti Pubblici, svolte rispettivamente per operazioni di finanza
straordinaria d'impresa e per i processi di privatizzazione di aziende
di pubblici servizi.
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PRINCIPALI
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO NEL CAPITALE DI RISCHIO
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Le diverse
tipologie di investimento possono essere definite in relazione alle diverse
fasi del ciclo di vita delle aziende in quanto, a seconda della fase di
vita aziendale, anche l'intervento dell'investitore deve avere caratteristiche
diverse che, stante le mutate dimensioni e prospettive, condizionano il
mix di capitale e know how che l'investitore finanziario apporta.
Per quanto
sopra le operazioni di investimento possono distinguersi in:
- interventi
di "early stage", volti
al finanziamento delle prime fasi di avvio dell'impresa. In tale categoria
si distingue ancora tra "seed financing"
(finanziamento dell'idea) e "start up financing"
(finanziamento della fase di avvio successiva al progetto);
- interventi
di "development capital"
o "expansion" (capitale
per lo sviluppo), volti al finanziamento della crescita di aziende già
esistenti;
- interventi
di "replacement capital"
(capitale di sostituzione), volti a sostituire, in parte, l'azionariato/proprietà
di una impresa che non è più coinvolto/a nelle attività
aziendali. Tali operazioni non comportano un aumento di capitale sociale
per l'impresa. Quando tali operazioni sono rivolte a sostituire tutta
la proprietà di un'impresa si parla di interventi di "leverage
buy out" che si qualificano come management
buy out o buy in a seconda che i nuovi azionisti siano rappresentati
da manager interni o esterni all'azienda;
- Interventi
di "bridge financing"
finalizzati all'accompagnamento dell'impresa in Borsa.
L'utilità
ed il ruolo dell'investimento nel capitale di rischio delle imprese può
essere considerata da un duplice punto di vista: macroeconomico e aziendale.
A livello
di sistema economico lo sviluppo dell'attività di investimento
consente di supportare la crescita e l'affermazione di aziende selezionate
- sulla base di caratteristiche potenziali di alto tasso di crescita -
e quindi contribuisce allo sviluppo del sistema industriale locale e nazionale.
Numerosi studi, svolti a livello europeo, hanno dimostrato che le società
partecipate da un partner finanziario (cosiddette "venture
backed company") sono cresciute a tassi più sostenuti
rispetto a quelli del sistema, hanno investito creando posti di lavoro
ed in genere sono proiettate su strategie di maggiore sviluppo.
A livello delle aziende, il ricorso al "private
equity" consente agli imprenditori di ottenere due importanti
apporti:
- capitale
di rischio
che può essere richiesto per sostenere varie fasi/situazioni
del ciclo di vita aziendale:
- avviamento
di attività;
- piani
di sviluppo industriale;
- nuove
strategie industriali e/o commerciali;
- processi
di integrazione;
- piani
di crescita esterna mediante acquisizioni aziendali;
- passaggi
generazionali alla guida dell'impresa;
- passaggio
intermedio per preparare l'azienda alla quotazione in Borsa;
- altri
momenti critici nel ciclo di vita aziendale.
- know
how manageriale che l'investitore mette a disposizione dell'azienda:
- nel
settore tipicamente finanziario in riferimento ad operazioni straordinarie
d'impresa;
- nei
rapporti strutturati che l'investitore ha con gli operatori nel
mercato dei capitali;
- nei
rapporti strutturati che l'investitore ha con gli operatori nel
mercato del credito (sistema bancario);
- nei
rapporti con operatori industriali del settore, ecc...
Tutti i settori
di attività economica si prestano per operazioni di investimento
del capitale di rischio.
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VANTAGGI
PER L'AZIENDA E PER L'IMPRENDITORE
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L'ingresso
di un investitore o partner finanziario nel capitale, comporta in genere
i seguenti vantaggi per l'azienda:
- reperimento
di mezzi finanziari freschi;
- facilitazione
nell'accesso al capitale di debito;
- miglioramento
dell'immagine dell'impresa;
- aumento
della notorietà dell'impresa;
- aumento
della capacità contrattuale;
- sinergie
con la rete di rapporti del partner finanziario;
- disponibilità
di risorse manageriali fornite dal partner finanziario;
- avvio
di processi virtuosi d'impresa che il rapporto con il partner finanziario
rende imprescindibili a livello organizzativo, di pianificazione e controllo
di gestione e di comunicazione, finalizzati a strutturare l'impresa
come manageriale;
- accompagnamento
del management e della Proprietà dell'impresa verso "modi
di ragionare" richiesti dal mercato dei capitali, in prospettiva
ed in preparazione della quotazione in Borsa.
L'ingresso
dell'investitore può comportare, a seconda dei casi, anche i seguenti
vantaggi per l'imprenditore:
- ricapitalizzazione
dell'impresa senza immettere risorse finanziarie personali;
- possibilità
di monetizzare parzialmente/totalmente il "valore economico"
del capitale dell'impresa, costruito nel tempo grazie agli investimenti
ed all'attività dell'imprenditore stesso;
- agevolazione
del passaggio generazionale;
- accelerazione
del processo di valorizzazione della propria azienda.
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OBIETTIVI
DELL'INVESTITORE
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Obiettivo
principale dell'investitore:
"entrare nel capitale dell'impresa con lo scopo di collaborare con
l'imprenditore al fine di raggiungere, in un previsto arco di tempo, determinati
obiettivi aziendali, finalizzati ad aumentare il valore del capitale economico
dell'impresa e quindi, raggiunti tali obiettivi, uscire dal capitale realizzando
un adeguato capital gain"
L'investitore
svolge un ruolo positivo ed apporta le sue competenze al fine di perseguire
la crescita del valore del capitale dell'azienda. Il maggior valore dell'azienda,
in genere, resta per la parte maggiore nelle mani della proprietà/imprenditore
che, di norma, detiene la maggioranza del capitale stesso.
Il presupposto
fondamentale affinché l'investitore decida positivamente l'operazione
di investimento è costituito dalla:
"possibilità
di prevedere, fin dal momento dell'ingresso nel capitale, le modalità
di uscita (way out) e di verificare, sempre come ragionevole aspettativa,
che l'uscita o dismissione sia agevole da praticare ed idonea al conseguimento
del capital gain".
La valutazione dell'opportunità di investire in un'impresa può
essere presentata dall'imprenditore all'investitore (banca, fondo chiuso,
ecc..) o ricercata direttamente da quest'ultimo.
In ogni caso
la valutazione dell'operazione di investimento si sviluppa attraverso
un processo di valutazione da parte dell'investitore,
articolato nelle fasi descritte di seguito, realizzate sempre con la collaborazione
dell'imprenditore, dei suoi manager e/o dei suoi consulenti (fiscalisti,
legali, società di revisione, ecc..).
a)
analisi approfondita dell'azienda e del mercato
Questa fase
è dedicata alla conoscenza dell'azienda, iniziando dalla sua storia,
per arrivare a definire e valutare esattamente il prodotto/servizio, gli
assets materiali ed immateriali (si pensi all'importanza di un marchio
affermato e/o di una quota significativa di mercato detenuta), l'organizzazione,
la dotazione tecnologica e le risorse umane.
La conoscenza dell'azienda passa poi attraverso l'esame del mercato attuale
e potenziale, il posizionamento di mercato, i punti di forza e di debolezza
e la verifica della coerenza della formula imprenditoriale con le tendenze
di mercato e le potenzialità di crescita.
b) valutazione del management
Il management
e la formula imprenditoriale sono fattori fortemente condizionanti il
successo o l'insuccesso di una operazione di investimento.
La verifica
delle capacità imprenditoriali e manageriali non è un'operazione
semplice in quanto comporta la valutazione di attitudini personali oltre
che delle esperienze professionali. L'organigramma dell'azienda e le funzioni
previste nello stesso, devono confermare l'esistenza in azienda delle
competenze e della struttura organizzativa conseguente, adeguate al tipo
di business.
Un'azienda
target per risultare appetibile ad un investitore deve disporre di manager
preparati e motivati, con aspettative coerenti ai piani di sviluppo aziendali.
L'investitore può anche preoccuparsi direttamente della ricerca
dei profili manageriali da acquisire all'azienda.
c) il business plan
Le strategie
dell'azienda, il progetto dell'imprenditore e gli obiettivi che ne derivano
si traducono in piani industriali, piani di marketing e scelte di finanza
aziendale.
Tutte le
scelte e le ipotesi (assumption) di cui sopra
devono essere recepite in un piano economico e finanziario dell'impresa
(business plan) che si sviluppa attraverso i prospetti previsionali di
conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa (cash
flow).
Il business
plan rappresenta lo strumento fondamentale nella valutazione
dell'investimento partecipativo, in quanto vi si collegano direttamente
i metodi di valutazione del capitale dell'azienda che viene poi presa
a base della negoziazione del prezzo dell'investimento.
d) definizione del prezzo
La definizione
del prezzo di acquisizione di una partecipazione nel capitale di rischio
(intesa sia come acquisto di quote/azioni, sia come sottoscrizione di
aumento di capitale sociale e sia come rapporto di conversione in capitale
di strumenti di debito convertibili) si sviluppa generalmente in due fasi:
- la
prima, tendente ad identificare il valore dell'impresa sulla
base di un teorico valore del capitale economico, verificato, dove possibile,
alla luce di un valore di mercato.
In questa fase trovano applicazione i vari metodi di valutazione elaborati
dalla dottrina ed accreditati nella prassi internazionale quali:
- "Discounted
Cash Flow" (DCF) - il valore dell'equity (capitale)
è dato dalla somma del valore attuale dei futuri flussi di
cassa desunti dal business plan e del
valore attuale del valore terminale dell'azienda (attinente quest'ultimo
agli anni successivi a quelli in cui si sviluppa il business
plan) oltre alla somma algebrica della posizione finanziaria
netta (PFN). Tale metodo, fra l'altro, pone la delicata questione
della scelta del tasso di attualizzazione che ingenere è
rappresentato dal "costo medio ponderato del capitale";
- "comparable
company" (multipli) - il valore dell'equity si determina
sommando algebricamente la PFN al valore dell'impresa (EV - Enterprise
Value) che è determinato come la moltiplicazione tra
una grandezza economica del bilancio dell'impresa da valutare (es.
fatturato, EBITDA, EBIT) ed un multiplo di quella specifica grandezza,
desunto dalla valutazione espressa dalla Borsa per aziende paragonabili
o da transazioni già avvenute sul capitale di aziende paragonabili
(transaction company);
- altri
metodi. Patrimoniale, reddituale, misto patrimoniale-reddituale
ecc..
- la
seconda,
che partendo dai risultati della prima (individuazione di un range
di valore), inserisce nella negoziazione del prezzo gli elementi legati
alla natura delle parti, alla loro rispettiva forza contrattuale ed
al loro interesse specifico a concludere l'operazione.
Una volta individuato e condiviso il prezzo tra imprenditore ed investitore,
quest'ultimo condiziona il perfezionamento dell'operazione ai risultati
di un approfondito processo di "due diligence",
svolto da professionisti indipendenti, finalizzato a verificare che le
informazioni ed i dati su cui si sono basate le valutazioni e le negoziazioni
del prezzo siano veritieri e che non esistano rischi non valutati.
Il processo
di verifica investe in genere le seguenti aree:
- business
due diligence,
inerente alle caratteristiche del business e sue possibilità
di sviluppo;
- financial
due diligence, inerente ai dati contabili ed informazioni economiche;
- tax
and legal due diligence,
inerente a valutare i rischi in corso e potenziali su aspetti contrattuali,
legali e fiscali;
- enviromental
due diligence, inerente ai rischi derivanti dal rispetto dell'ambiente
da parte dell'attività aziendale.
Tutto
il processo di valutazione dell'investimento si sviluppa tramite il
rilascio di lettere di riservatezza da parte dell'investitore che
acquisisce informazioni importanti e riservate sull'azienda target,
e tramite lettere di intenti che formalizzano ogni passaggio della
negoziazione fino al closing dell'operazione.
e)
definizione struttura operazione
Parallelamente
alla determinazione del valore e negoziazione del prezzo, viene definita
e negoziata la struttura dell'operazione di investimento.
La struttura
dell'operazione stabilisce, tra l'altro:
- misura
e percentuale della partecipazione da acquisire,
- prezzo
e modalità di pagamento,
- eventuali
garanzie del venditore (relative alla consistenza degli assets
ed alle eventuali relative insussistenze),
- durata
dell'investimento prevista,
- patti
parasociali.
I
patti parasociali,
oltre che gli aspetti di "corporate governance"
e le linee guida della gestione, disciplinano gli obblighi ed i comportamenti
che i soci stabiliscono di osservare anche in funzione della dismissione
della partecipazione (way out) prevista di
comune accordo con l'investitore.
Tra le varie modalità di dismissione
della partecipazione da parte dell'investitore, ricordiamo: quotazione
in Borsa (Initial Public Offering), cessione
mediante trattativa privata (trade sale)
a nuovi soci industriali o finanziari, cessione al socio di maggioranza
o al management.
I patti parasociali, tra l'altro, possono prevedere anche accordi di coinvolgimento
del management al successo dell'operazione di investimento prevedendo
dei sistemi di incentivazione (es stock options).
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CATEGORIE
DI INVESTITORI (FONDI CHIUSI)
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Le principali
categorie di investitori professionali nel capitali di rischio sono rappresentate
da:
- merchant
bank
- fondi
di investimento mobiliare di tipo chiuso.
I Fondi Chiusi
Lo strumento
finanziario in esame è stato introdotto in Italia dalla L. 344/93,
attualmente abrogata dal d. lgs. 587/98 che ne costituisce oggi la normativa
primaria.
Il fondo comune di investimento è definito come il "patrimonio
autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di
partecipanti, gestito in monte". In particolare il fondo chiuso si
caratterizza per:
- l'emissione
delle quote in unica soluzione;
- il riconoscimento
al diritto al rimborso delle quote solo a scadenze prestabilite (tipicamente
la scadenza del fondo).
Il patrimonio
del fondo è autonomo a tutti gli effetti rispetto a quello dei
singoli partecipanti ed a quello del soggetto gestore.
Il fondo viene gestito da un S.G.R., ovvero una società per azioni
avente sede e direzione generale in Italia autorizzata allo svolgimento
del servizio di gestione collettiva del risparmio.
L'autorizzazione viene rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob,
nel rispetto delle procedure previste dalla normativa primaria e dal provvedimento
Bankit 1/7/1998. Con la concessione dell'autorizzazione la Banca d'Italia
provvede ad iscrivere la S.G.R. nell'apposito Albo tenuto presso l'Organo
di Vigilanza.
Il fondo viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione
della S.G.R. che provvede anche ad approvare il regolamento ed a trasmetterne
il testo alla Banca d'Italia per l'approvazione di competenza, ed il prospetto
informativo, il cui esame rientra nelle competenze della Consob.
Il regolamento può riservare la sottoscrizione delle quote a particolari
categorie di investitori (c.d. "investitori qualificati" come
definiti dal regolamento Bankit del 20/09/1999).
Tutte le attività finanziarie di pertinenza del fondo sono custodite
presso un banca depositaria che provvede a :
- ocontrollare
le operazioni di emissione/rimborso/valorizzazione delle quote;
- eseguire
le istruzioni impartite dalla S.G.R. purchè non risultino in
contrasto con il regolamento o con la normativa vigente.
Le caratteristiche
di stabilità della raccolta attuata dal fondo chiuso rendono questo
strumento finanziario particolarmente adatto ad effettuare investimenti
nel capitale di rischio delle imprese in un orizzonte temporale medio-lungo.
L'operatività
dei fondi chiusi, rivolta prevalentemente ad investire nel capitale di
rischio di società non quotate, viene definita dai gestori del
fondo (S.G.R.) che devono indicare, nel regolamento del fondo, i criteri
di investimento rispetto principalmente: al settore di attività
economica, alla fase di vita dell'impresa, alle dimensioni dell'impresa
(fatturato, quota mercato) al rendimento (IRR o capital gain) atteso,
alla durata (normalmente ricompresa tra 3 e 5 anni).
Generalmente i gestori del fondo chiuso si avvalgono di advisor
per la selezione, analisi e strutturazione delle operazioni di investimento
che, una volta definite, vengono esaminate da un Comitato tecnico di investimento
del gestore e successivamente proposte per la delibera al Consiglio di
Amministratore del gestore stesso (S.G.R.).
É
sempre più frequente la circostanza che le imprese decidano di
perseguire un processo di crescita esterna (mediante acquisizioni e fusioni
societarie) in alternativa alla crescita interna (mediante investimenti
industriali).
La crescita esterna permette alle imprese di acquisire in tempi brevi
quote di mercato significative (approfittando anche di circostanze favorevoli
all'acquisizione) e/o di attuare processi di integrazione verticale ed
orizzontale, con l'obiettivo di modificare a proprio vantaggio le condizioni
concorrenziali del mercato.
La crescita esterna è generalmente finanziabile, oltre che ricorrendo
al mercato dei capitali (equity), anche tramite il debito (acquisition
finance), oppure ricorrendo ad un adeguato mix delle due modalità.
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PRESUPPOSTI
DI BANCABILITA' NELL'ACQUISITION FINANCING
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La bancabilità
(finanziabilità) di un'operazione di acquisition,
si valuta in relazione ai seguenti aspetti:
- capacità
finanziaria dell'impresa acquirente;
- motivazioni
(economiche, finanziarie, industriali) dell'operazione ed obiettivi
strategici che ne conseguono;
- condizioni
economiche, finanziarie e di mercato, dell'impresa che verrà
acquistata (target) e sulla base dei suoi assets
(tecnologia, marchi, brevetti ecc..);
- congruità
del prezzo di acquisizione (che deve essere condiviso dalla Banca/investitore);
- verificata
validità della struttura societaria di acquisizione da un punto
di vista legale e fiscale;
- possibilità
di realizzare una struttura finanziaria di acquisizione (rapporto debt/equity)
adeguata ai "cash flow post acquisizione" rispetto al servizio
del debt e/o al rendimento dell'equity;
o esistenza di un management adeguato a gestire la nuova realtà
aziendale post acquisizione;
- esistenza
in genere di patti parasociali che, fra l'altro, tutelino la posizione
dei finanziatori (per quanto concerne l'equity si rinvia a quanto già
detto sopra per gli investimenti);
- disponibilità,
da parte delle società acquirente/target a consentire i necessari
processi di due diligence (strategica,
legale e fiscale, contabile ecc).
Per strutturare
operazioni di acquisition finance occorre
valutare un approfondito business plan che possa simulare la situazione
aziendale pre e post acquisizione e rappresentare la base per le valutazioni
inerenti la congruità del prezzo, gli effetti sinergici dell'operazione,
la struttura ottimale dei finanziamenti necessari.
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M&A
- MERGER AND ACQUISITION
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L'attività
di M&A o Merger and Acquisition
consiste in un servizio di consulenza che ARTEMISIA svolge, a favore delle
imprese e degli imprenditori, per lo studio e la realizzazione di operazioni
di finanza straordinaria d'impresa.
Letteralmente
Merger and Acquisition significa "fusioni ed acquisizioni" e
ben rappresenta il tipo di attività svolta per disegnare e perseguire
processi di crescita esterna delle imprese e per ridefinire la struttura
di gruppi societari in occasione di processi di sviluppo dell'impresa
oppure in relazione di modifiche degli assetti proprietari.
L'attività
di M&A consiste principalmente nella:
- ricerca
di partner industriali o finanziari per l'imprenditore;
- acquisizione
di mandati diretti alla vendita o all'acquisto di aziende;
- valutazioni
aziendali in occasione di operazioni di : acquisizione/vendita di aziende
e/o di partecipazioni societarie; aumenti di capitale sociale; ingresso
di nuovi soci (scambio di partecipazioni tra partner industriali, ecc);
operazioni di fusione, anche successive all'acquisto di un'azienda;
ridefinizione degli assetti proprietari per passaggi generazionali;
- definizione
di strutture societarie-finanziarie di gruppo, inerenti a processi di
internazionalizzazione dell'impresa.
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ADVISING
A FAVORE DI ENTI PUBBLICI
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L'attività
consiste nella consulenza agli Enti Pubblici nei processi da questi avviati
per la privatizzazione/liberalizzazione delle aziende
di pubblici servizi e dei relativi mercati.
Il processo
di privatizzazione e liberalizzazione (forma giuridica privatistica di
gestione e successiva apertura al capitale ed all'imprenditoria privata)
è stato disciplinato nelle linee generali da alcune leggi specifiche
e riguarda in genere i servizi pubblici locali di carattere industriale
tipo: farmacie comunali, distribuzione gas, ciclo del RSU (raccolta, trattamento
e smaltimento) ecc.
Il processo
di liberalizzazione inizia con la trasformazione dell'azienda pubblica
(es. municipalizzata) in società per azioni e prosegue con la successiva
vendita, mediante gara, della maggioranza o minoranza del capitale ad
un partner industriale "sinergico" che apporti risorse finanziarie
e know how gestionale.
In questo
processo è fondamentale la figura di un advisor
finanziario, ruolo che si sviluppa nelle seguenti principali fasi:
- oanalisi
delle finalità strategiche e degli obiettivi (prezzo, sviluppo
industriale, qualità del servizio ecc..) che l'Ente Pubblico
vuol raggiungere con la liberalizzazione;
- definizione
della procedura di liberalizzazione maggiormente rispondente agli obiettivi
di cui sopra;
- valutazione
del capitale dell'azienda che si intende privatizzare ad individuazione
di un valore minimo al quale ancorare l'interesse per l'Ente Pubblico
a cedere la partecipazione;
- elaborazione
di un information memorandum sull'azienda;
- predisposizione,
coordinando i legali, del bando di gara (generalmente europeo) e dei
documenti connessi (contratto di cessione azioni, contratto di servizio,
patti parasociali, ecc);
- organizzazione
e gestione del data room per gli approfondimenti
conoscitivi dell'azienda da parte dei potenziali acquirenti;
- assistenza
alla commissione nominata dall'Ente, per l'analisi delle diverse proposte
nei loro elementi finanziari, industriali, qualitativi al fine di selezionare
il partner rispondente alla aspettative dell'Ente stesso;
- assistenza
per il closing dell'operazione.
PROJECT FINANCING
Il Project
Financing (Finanza di Progetto) è una metodologia finanziaria,
un processo rivolto al finanziamento di uno specifico progetto imprenditoriale
legato ad un determinato investimento che viene realizzato, economicamente
e giuridicamente , in modo separato dal patrimonio delle imprese che lo
realizzano.
A differenza
dei finanziamenti all'impresa (o corporate)
basati sulla valutazione dell'equilibrio economico-finanziario aziendale
e degli effetti dei nuovi investimenti su tale equilibrio complessivo,
il Project Financing si basa sull'analisi
dell'equilibrio economico-finanziario di un singolo progetto d'investimento.
Il Project Financing è pertanto un
metodo per determinare una struttura ottimale di finanziamenti per la
realizzazione di un progetto, nel cui ambito trovano applicazione i tradizionali
strumenti di finanziamento, sia a titolo di capitale di rischio (equity),
sia a titolo di debito (mutui a medio e lungo termine, prestiti subordinati,
leasing, prestiti obbligazionari, anticipazioni IVA, ecc), sia infine,
dove ne ricorrano i
presupposti, contributi a fondo perduto (finanziamento pubblico).
Il Project
Financing è un'operazione di finanziamento nella quale:
- l'iniziativa
economica (investimento) viene generalmente realizzata da promotori
(Sponsor) attraverso la costituzione di
una società di progetto (project company),
detta anche di scopo o S.P.V. (Special Purpose
Vehicle), che consente la separazione economica e giuridica dell'investimento
(ring fence);
- l'investimento
viene valutato da banche ed azionisti (anche Investitori Istituzionali)
principalmente per le sue capacità di generare ricavi e cash
flow;
- I flussi
di cassa connessi alla gestione delle opere realizzate con l'investimento
costituiscono la fonte primaria per il servizio del debito (capitale
e interessi) e per la remunerazione del capitale di rischio (generalmente
i dividendi possono essere distribuiti subordinatamente alla disponibilità
di cash flow residuali dopo il pagamento
dei costi operativi e del servizio del debito);
- Le garanzie
(Security package) sono prevalentemente
di natura contrattuale (obblighi a carico dei partecipanti alla realizzazione
e gestione del progetto), ma possono essere previste anche garanzie
di natura reale a valere sugli introiti e sugli assets del progetto.
La garanzia reale ricorrente è costituita dal pegno sulle quote/azioni
del capitale sociale della S.P.V..
Particolarmente importante il ricorso a coperture assicurative specifiche
a fronte dei rischi (di costruzione o di gestione) che possono essere
allocati all'esterno del progetto.
Le operazioni
di Project Financing si differenziano in base alle possibili articolazioni
e varianti dei seguenti schemi operativi di base:
- B.O.T.
(Build, Operate and Transfer) che prevede la costruzione,
la gestione dell'opera costruita, il trasferimento finale delle opere.
Tale schema si applica spesso nella realizzazione su base project finance
di opere pubbliche (quelle che sono suscettibili di generare ricavi)
le quali, al termine della durata della concessione, devono essere trasferite,
in genere gratuitamente, alla Pubblica Amministrazione;
-
B.O.O. (Build, Operate and Own)
che prevede la costruzione, la gestione e la proprietà delle
opere realizzate;
- B.O.O.T.
(Build, Operate, Own and Transfer) che prevede la costruzione,
la gestione, la proprietà per un determinato periodo ed il trasferimento
successivo.
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SCHEMA
DI UN'OPERAZIONE DI PROJECT FINANCING
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Come emerge
dallo schema, in una operazione di project financing intervengono numerosi
soggetti quali:
- gli
sponsor (che possono essere mossi da
varie motivazioni e quindi possono intervenire anche in altri ruoli
come: costruttori, fornitori, gestori, clienti/utenti, ecc),
- i progettisti
(ingegneri, architetti, ecc),
- i costruttori
(che devono fornire al progetto esperienza settoriale, "contratti
chiavi in mano" e garanzie totali di costruzione - performance
bond),
- i fornitori
(di impianti e di mezzi per la gestione),
- i clienti
(utenti e acquirenti del servizio/prodotto),
- la
Pubblica Amministrazione (concessione
di licenze ed autorizzazioni),
- le banche
(servizi di consulenza ed assicurativi),
- i consulenti
(legali, fiscalisti, revisori, analisti di settore, società di
monitoraggio, ecc..).
Una nota
a parte meritano i fornitori ed i clienti che, rispetto al loro ruolo
tipico, devono fornire, nell'ambito del project
finance, anche delle garanzie contrattuali necessarie per la stabilità
ed attendibilità dei costi e dei ricavi previsti nel business
plan. Tra le garanzie più ricorrenti si ricordano: per i
fornitori i contratti tipo "put or pay"
(adempi alla fornitura o paghi) con i quali si limitano i rischi di approvvigionamento,
mentre per i clienti si ricordano i contratti tipo "take
or pay" (adempi all'acquisto o paghi) stipulati per limitare
il rischio di mercato (domanda e prezzi di vendita).
Lo sviluppo
di un'operazione di project financing è pertanto definibile
come lo sviluppo di un complesso sistema di relazioni contrattuali, che
legano tutti i partecipanti alla Special Purpose Vehicle (SPV). I diversi
contratti devono definire esattamente gli impegni di ogni partecipante
al progetto e prevedere tutti i meccanismi di tutela del progetto a fronte
di inadempimenti da parte di uno o più partecipanti. La SPV interfaccia
tutti i partecipanti, i quali sono portatori di interessi particolari
e non necessariamente coincidenti, ma che trovano unicità nell'obiettivo
comune rappresentato dal perseguimento del successo del progetto.
L'utilità
del project financing può essere considerata da un duplice punto
di vista: macroeconomico e aziendale.
A livello
di sistema economico il ricorso al project financing consente allo
Stato ed agli Enti Pubblici di realizzare opere pubbliche ed infrastrutture
(quelle cosiddette "calde" ossia in grado di generare flussi
di ricavi) col capitale privato dei promotori e dei loro finanziatori
(banche) e quindi senza ricorrere a risorse pubbliche che sappiamo essere
sempre più limitate. Il ricorso al project financing permette quindi
di svincolare lo sviluppo infrastrutturale di un Paese dai vincoli del
bilancio pubblico.
A livello
delle aziende il ricorso al project financing permette agli imprenditori
di:
- realizzare
investimenti (progetti) "fuori dalla linea del bilancio",
ossia senza indebitare la propria impresa che conserva quindi la propria
"capacità di credito";
- realizzare
investimenti di dimensioni importanti, anche superiori alla "capacità
di credito" della propria azienda, stante il fatto che la valutazione
della "bancabilità" (finanziabilità) dell'investimento
ha i suoi presupposti principali nel progetto stesso. Tale vantaggio
della singola impresa può essere amplificato tramite la costituzione
di raggruppamenti di imprese;
- realizzare
investimenti con una leva finanziaria (rapporto debt/equity) in genere
elevata, stante la possibilità di "blindare" i flussi
di ricavi generati dal progetto;
- crearsi
una domanda di mercato tramite la possibilità offerta dalla Legge
Merloni Ter, che consente di proporsi alle Amministrazioni Pubbliche
come "realizzatori e gestori" (promotore o sponsor) di opere
di interesse pubblico che le Amministrazioni stesse hanno previsto nei
loro piano annuali e pluriennali.
Le imprese
possono porsi, nell'ambito del project financing come:
a) committenti
ed utilizzatori del prodotto/servizio che sarà l'output dell'investimento.
Le imprese possono commissionare ad altre imprese la realizzazione e
gestione di un investimento (impianto) su base project finance; si pensi
al caso in cui alcune imprese si consorziano per acquistare energia
elettrica da un impianto che sarà esclusivamente a loro dedicato,
che chiedono di costruire e gestire ad un terzo, garantendogli l'acquisto
dell'energia prodotta;
b) come realizzatori e gestori dell'investimento. Le imprese possono
proporsi, singolarmente e/o in raggruppamento per la costruzione e gestione
di una iniziativa che può consistere sia in un'opera di interesse
pubblico, che in un investimento industriale richiesto da altre imprese
e/o genericamente dal mercato; si pensi al caso in cui le imprese si
propongono come promotori verso enti pubblici (vedi di seguito la Merloni
Ter) oppure verso committenti privati rientrando in quest'ultimo caso
nel ruolo di costruttori/gestori di cui sub a).
Per quanto
concerne i settori di attività economica, premesso che operazioni
di project financing possono essere impostate in tutti i settori di attività,
risultano particolarmente favorevoli a questo tipo di operatività
i seguenti settori: infrastrutture economiche, public utilities (acqua,
gas), energia, ambiente (tutto il ciclo dei rifiuti), sanità, attività
portuale turistica.
Per realizzare
un'iniziativa (investimento) tramite il project financing, occorre prima
di tutto verificare se ricorrono i presupposti per strutturare l'iniziativa
come finanza di progetto. In particolar modo occorre verificare:
a) se l'investimento
(impianto o opera di interesse pubblico) è per sua natura in
grado di generare flussi di ricavi;
b) se esiste una domanda di mercato nel bacino di utenza che giustifichi
l'investimento;
c) se i flussi di ricavi attesi possano essere in qualche modo basati
su contratti pluriennali con i clienti/utenti in modo da attenuare il
rischio e rendere i flussi di ricavi futuri meno aleatori. Naturalmente
l'importanza di tale condizione varia a seconda del settore e del tipo
di prodotto/servizio offerto in vendita.
Verificati
positivamente i punti suddetti, si avvia la fase di studio di fattibilità
(relativamente al: mercato, ambiente, tecnologia, iter autorizzativi,
aspetti legali) e di progettazione preliminare, durante la quale si individuano
le tecnologie e le soluzioni ingegneristiche per la realizzazione del
progetto, si stimano i costi di investimento, i tempi di realizzazione
e si definiscono le prime ipotesi di gestione dell'opera/impianto.
Successivamente
di avvia la fase del financial advisory (da
parte di banche ed altri consulenti) durante la quale si definisce il
profilo di rischio dell'operazione al fine di renderla "bancabile"
(finanziabile).
Si ricorda
che condizioni fondamentali di "bancabilità",
fra l'altro, di qualsiasi operazione di project financing sono le seguenti:
- disponibilità
dei promotori a fornire la società veicolo (SPV) di mezzi propri
(equity o capitale di rischio) nella misura che risulterà necessaria
a rendere possibile l'equilibrio economico e finanziario della gestione
ed in particolare nella misura che permetta di riscontrare cash flow
adeguati al servizio del debito (capitale e interessi);
- esperienza
del costruttore e capacità finanziaria dello stesso per il rilascio
delle garanzie di performance;
- esperienza
del gestore al fine di assicurare il regolare sviluppo dei ricavi del
progetto ed il rimborso del servizio del debito.
Le principali
verifiche (servizi) che vengono svolte dalla banca nella fase di advisory
sono le seguenti:
- analisi
degli aspetti tecnici (in collaborazione con i consulenti tecnici;
parallelamente a questa fase il progetto si perfeziona per divenire
definitivo);
- analisi
degli aspetti normativi e legali (in collaborazione con consulenti
legali);
- due
diligence dei soggetti coinvolti nell'operazione;
- sviluppo
delle ipotesi di allocazione dei rischi;
- redazione
del business plan ed elaborazione delle
analisi di sensitività;
- determinazione
del fabbisogno finanziario e delle modalità di copertura ed
identificazione del rapporto debt/equity;
- identificazione
delle modalità di approvvigionamento del capitale di debito
e di rischio.
Terminata
l'attività di advising si inizia l'attività
di arranging svolta sempre dalla banca e
consistente nella:
- organizzazione
e negoziazione dei termini del finanziamento (term
sheet);
- organizzazione
e negoziazione dei termini delle emissioni obbligazionarie (global
coordination).
A questo
punto si entra nella fase di lending sempre
svolta o assistita dalla banca e consistente nella:
- erogazione
di finanziamenti, anche ponte (bridge financing);
- sottoscrizione
di finanziamenti (underwriting);
- erogazione
di finanziamenti in pool;
- conferimento
di capitale di rischio;
- perfezionamento
delle garanzie;
- gestione
tecnica dei rapporti con lo Special purpose
vehicle agency, tenuta della documentazione, monitoraggio dell'uso
dei finanziamenti.
Lo sviluppo
di un progetto su basi project finance richiede uno stretto rapporto tra
promotori e banca fin dall'avvio del progetto, descritte nel paragrafo
precedente, si possono identificare i seguenti ruoli/servizi che possono
essere svolti dalla banca:
- financial
advisor (sviluppo di analisi rivolte a valutare la fattibilità
preventiva del progetto e ad individuare una prima ipotesi di struttura
finanziaria e di modalità di reperimento dei fondi).
- arranger
(strutturazione e gestione dei contratti di finanziamento);
- lender
(sottoscrizione ed erogazione di finanziamenti - in genere in pool).
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IL
PROJECT FINANCING NELLE OPERE PUBBLICHE (MERLONI TER)
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La Legge
415 del 18/11/1998, denominata Merloni Ter, ha introdotto nell'ordinamento
italiano alcuni strumenti innovativi e figure professionali che modificano
sostanzialmente il quadro legislativo in materia di lavori pubblici.
Tra le nuove
figure viene introdotto il "promotore finanziario" e la "società
di progetto" (rispettivamente sponsor e SPV) ai quali viene demandata
l'organizzazione concettuale e sostanziale per il finanziamento privato
delle opere pubbliche (project financing).
Infatti,
dall'art. 37-bis all'art. 37-octies la 415 definisce le modalità
di finanziamento di opere di interesse pubblico con capitale privato.
Alla Pubblica Amministrazione è riservato in via esclusiva il ruolo
di programmazione attraverso piani triennali ed annuali che vengono ogni
anno aggiornati a scorrimento. Nell'ambito di tali piani devono essere
elencate le opere che possono essere realizzate con capitale privato (opere
"calde" ossia in grado di generare flussi di ricavi).
Ogni anno, a norma dell'art. 37-bis, qualsiasi imprenditore privato può
farsi "promotore" e presentare,
entro il 30 giugno (termine perentorio), una "proposta"
all'Amministrazione circa la "realizzazione e gestione" di uno
o più delle opere che sono presenti nei piani di programmazione
delle opere pubbliche (o in altri atti di pianificazione).
L'Amministrazione
deve valutar la proposta entro il 31 ottobre successivo e, se ritenuta
valida, deve indire una gara con a base la proposta stessa (salvo eventuali
modifiche), entro il 31 dicembre dello stesso anno (termini indicatori).
La gara si concluderà con il rilascio al vincitore (promotore o
altro partecipante intervenuto dopo l'emissione del bando) della concessione
di costruzione e gestione dell'opera, per una durata massima di 30 anni.
La 415 ha
quindi introdotto una precisa tipologia di project financing (B.O.T.),
prevedendo l'aggiudicazione della concessione mediante una gara da svolgere
col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed una
procedura negoziata.
La normativa
sulle opere pubbliche e sul relativo project financing
è in costante evoluzione, con gli obiettivi di separare la disciplina
delle grandi opere (infrastrutture strategiche) da quella delle opere
non qualificabili tali e, nell'ambito di queste ultime per semplificarne
l'iter autorizzativo.
A parte il
processo di programmazione ed aggiudicazione della costruzione e gestione
dell'opera, al project financing disegnato
dalla Merloni Ter si applicano validamente tutte le considerazioni che
sono state descritte per il project finance
in generale.
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ASSEVERAZIONE
EX ART. 37-BIS (MERLONI TER)
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Tra i diversi
documenti che costituiscono la "proposta" (studio di inquadramento
territoriale ed ambientale, studio di fattibilità, progetto preliminare,
bozza di convenzione di gestione, specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione, garanzie offerte dal promotore dell'Amministrazione,
ecc) la legger richiede la presentazione di un
"piano economico e finanziario" (business plan) asseverato da
una banca.
L'asseverazione
ha lo scopo di attestare all'Amministrazione aggiudicatrice (sulla base
delle ipotesi di costi, ricavi ed investimenti formulate dai promotori):
- la
coerenza economico finanziaria del piano;
- la
sussistenza delle necessarie condizioni per il raggiungimento
dell'equilibrio;
- la
capacità del progetto di generare adeguati flussi, tali
da garantire il rimborso del servizio del debito e la remunerazione
del capitale di rischio;
- la
possibilità di realizzare un'opera con il ricorso al
capitale privato.
Cosa
fare
per richiedere un'asseverazione alla banca:
occorre formulare le ipotesi poste alla base del business plan e trasferirle
su un piano che simuli l'evoluzione economico, finanziaria e patrimoniale
della società di progetto (S.P.V.).
Le ipotesi devono riguardare:
- gli
investimenti (importo complessivo, periodo di realizzazione
e ripartizione temporale);
- la
gestione (dinamica dei costi e dei ricavi espressi in modo
dettagliato ed analitico);
-
i flussi di cassa
(giorni di pagamento e incasso, IVA sui ricavi, acquisti ed investimenti);
- la
copertura finanziaria
dell'investimento (apporto di mezzi propri, rapporto debt/equity,
eventuali contributi pubblici, canoni attivi o passivi).
La richiesta
deve essere corredata dalla bozza di convenzione e da tutta la documentazione
facente parte della proposta.
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Strategia
Operativa
Identifica il
mercato nei bisogni reali dei clienti per studiare e realizzare soluzioni
non standardizzate.
Strumenti
Linee di credito
in pool di banche - Finanziamenti a medio/lungo termine - Leasing finanziario
ed operativo - Factoring e Forfaiting.
Main
Contractor
Coordina per
conto della azienda cliente le negoziazioni con i partner identificati come
idonei agli specifici interventi. |